Art. 3.

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è ulteriormente riconosciuto un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione prevista dall'articolo 4 in misura compresa fra un minimo di tre annualità e un massimo di dieci annualità dell'indennizzo di cui al citato articolo 1 per il periodo compreso fra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. L'assegno è corrisposto al soggetto danneggiato, se ancora vivente, oppure ai congiunti che ne hanno diritto ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.